un'altra sulla donazione fra i vi-vi in frode agli statuti ( Lugano1 ^ 85 ). Di maggiore importanzaancora riuscì quella Dei delitticonsiderati nel solo affetto ed at-tentati (Como 1783) poi ristampatasino a quattro volte , ove toglie 1.a dimostrare che le leggi, comeistituzioni morali, fatte per crea-re e riformare i costumi civili,debbono determinare la naturadelle azioni non solo dagli esterniloro effetti, ma ben anche dagliinterni loro rapporti, onde oppor-si con efficaci pene alla rea volon-tà eccitata dal corrotto amor pro-prio; n. a determinare con qualigeneri d’indizii e di presunzionisi possa in un giudizio criminalepervenire alla prova dei delitti dimero affetto. Già si vede di qui co-me il De Simoni sia lontano dallamoderna scuola di Lucas, di De-stutt-Tracy il giovane, di Lin-wigston, degli altri penitenziarii,che considerano la pena come unasola espiazione, non come esem-pio ossia forza repellente che pre-venga. Mancava affatto alla filoso-fia della giurisprudenza un lavorosimile, di tanta e tutta pratica im-portanza, ove si applicasseroi prin-cipii della sana teorica penale, sen-za ricorrere a dati statistici parti-colari. Vero è che nello scritto delD e Simoni operano assai più le au-torità delle leggi positive e le ispi-razioni di un semplice buon sen-so, che non una chiara e calzantedimostrazione dedotta dai grandiprincipii della piena ragione cri-minale . Sarebbe certo opera de-gna che alcuno, con forza mag-giore di dimostrazioni e con unalogica irrefragabile, venisse in soc-corso della buona scienza delle
» supponendo che non avessero avu-5? lo avanti agli occhi tutto il campo» del soggetto nè possedessero i niez-» zi ed i talenti adatti all' iutrapren-v dimenio ».
Nota di M. Renìeri.
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leggi e dell’arte sociale a quelmodo che richiede il secolo, in cuisi richiama ad esame ogni dottri-na, per quanto avvalorata dal con-senso universale. Sulle pene e sul-F istruzione de’delitti e de’ giudi-zii, buone dottrine si possono tro-vare all’uopo nel De Simoni, perquanto ristrette e legate al positi-vo. Gran venerazione portava es-so alle leggi romane, non solo ado-perandole quali autorità, ma an-che in via di filosofica ragione.Per queste opere Brissot deWar-ville nella Biblioteca del dirittocriminale , non esitò a porre ilDe Simoni fra quelli che più con-tribuirono a perfezionare la giuri-sprudenza. Il malgoverno chedel-la sua patria faceano gli stranierinon poteva restar celato alla men-te sua, nò la sua franchezza pa-triotica gli permetteva tacerne.Pubblicò adunque nel 1788, enei1791 il Prospetto storico-criticodella Valtellina , ed il Ragiona-mento giuridico politico sulla co-stituzione della Valtellina-, ope-rette, ove risale storicamente al-F origine della dominazione gri-giona in quel paese ; indi tocca ildiritto stabilito col trattato deli 65 9, poi rivela i disordini pre-senti . In fatto sotto un governocapace di opprimere, incapace disollevare , indifferente al benedei soggetti, cui neppure cura-vasi d’ ingannare , venivano dalpaese dominatore a governo dellaValtellina magistrati biennali, iquali aveano lasciato i muli o lemarre, e comprata a quattro o seimila lire una carica , in cui s’in-gegnavano non solo di rifarsi del-la spesa, ma di riporre qualcheavanzo . Onde , procurar eglinostessi le colpe, conceder lettere diimpunità prima del delitto, apriretutte le vie della corruzione, tuttii modi adoprare perchè traboccas-se la bilancia della giustizia dallato dì chi sapesse gettar dell’ oro