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il protettorato di Spagna ; e Ie Corli in-viavano ambascialori a Madrid , cd inispecie ia Francia , onde la Tal Tellinavenisse restituita alle Leghe Grigie. 11Papa stesso in allora Gregorio XV , erain queste trattative; mn il re di Francia ,vedendo che non si procedeva nelle riso-luzioni, fece Lega colla Repubblica Vene-ta e cogli Svizzeri , i quali rientrarononella Tal Tellina per la parte di Rormioe di Val Camonica. Ne vennero quindi varjscontri, per cui la Val tellina era semprein preda alle scorrerie degli armati.
Nel 4630 muore il Feria, e nuovi tram-busti accadono. La Francia e in guerracollTmperatore, e il duca di Roano, gui-daiulo i Francesi alla volta della Valle , sene irnpossessa in un con Rormio e Chia-venna (4635), L’Imperatore spedisce nu-inerosi eserciti contro il Roano: la Fran-cia ora vincitrice, ora vinta, viene a trat-tati. Gli Svizzeri cattolici propongono larestituzione della Val Tellina ai Grigioni:la Corte di Spagna per segrete mire ade-risce, e il Robustelli cd altri capi vengonochiamati a Milano , e loro fassi conoscereil Trattato concbinso fra la Val Tellina edi Grigioni, il quäle porla la data del 3settembre 4039.
Questo Trattato e diviso in quarantaarticoli: credo opportuno registrarne quii principali, che oltre a forinare storicodocumento, serviranno a far conoscere diquäle modo fosse in que’tempi governatala Val Tellina. — Imperocche, a pocheeccezioni, furono gli stessi principj che laressero, sia prima della rivoluzione del4620, che dopo la pace del 4039 fino allarivoluzione francese .
Nel neine della Santissima et Individuafriuitä Padre. Fiyliuolo e Spirilo Santo.
Avendo li Signori Grigioni delle Ec-celse tre Leghe, Grisa, Cade e Dieci drit-ture dopo" scacciate le Armi di Francia dalli loro Paesi, mandato alla corte delRe di Spagna Don Filippo Quarto Ducadi Milano nostro Signore Ambasciatori pnr-ticolari, per traltare con Sua Maestä, acciönon li molestasse nel possesso de’ dettiPaesi, ne volesse entrare in nuova rottura eguerra, non Volendo la Maestä sua ad-■ trattato alctino senza ricevere si-!ia Religione Cattolica, che e. 1 : hieipale ui S. M. nelle guerrep.tssate: Dopo diversi Tratlati fatti in que-sta materia, li detti Signori Grigioni sonovenuti nelli seguenti Capitoli concernenti
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la Religione e buon governo de’detti Paes?quali promettono di osservare, e fare os-servare invioiabilmente da’ suoi Officiali eMagistrati.
4.° Li Signori Grigioni metteranno inoblivione tutti gli atti successi nella ValTellina e due Contadi di Borinio e Chia-venna dall’anno 4020 inclusive in quä, evicendevolmente s’intendano rimessi tuttili danni, e tulte le ingiurie tanto pubbli-che, quanto private in detto tempo se-guite, e ckpendeiiti da ostilitd e violenza.
2. ° Le sentenze eseguite e condanne inTosana e Tava restino annullate, eccettoquelle, che de’ condannati sono state ]>a-gate, quali non si possano ripetere, e salvoancora se alcuni particolari Grigioni irn-prestarono denari ad nlcuno della ValTellina o de’Contadi, per pagare deltecondanne, e che di ciö legittimamenteconsti siano restituiti in virtü degli ob-blighi fatti, salve a debitori le giuste ec-cezioni , eccedendovene alcune , si do-veranno dedurre, e decidere dal Giudiceneutrale, che ssarä nominato.
3. ° Al giuditcio del medesimo Giudicedoverä essere rimessa la cognizione ditutte le obbligatfioni fatte per composizioni,o transazioni idipendenti dal le cause cri-minali (escluse le civili) sotto qualsivogliaGiudice passato dall’anno 4003 in qua.
4. ° E perch£ il mondo conosca il contoche li Signori Grigioni fanno de’suoi Sud-diti, s'acconlenternnno di far -amplo de-creto grazioso ed abolizione di qualunquedelitto tanto pubblico, quanto privato,seguito da qui addietro nella Val Tellina,e Contadi, salva perö la sola azione ci-vile per la refezione de’ danni alla parteoflesa,
5. ° Tutte le cause civili pendenti fraSignori Grigioni e quelli di Val Tellina,o de’Contadi si rimettano al Giudice neu-trale, quäl dovrä sospendere ogni sen-tenza o atto pregiudiciale seguito in dettavalle , e Contadi dall’ anno 1620 in quäin pregiudicio delli Protestanti , o espulsi,e tra tanto doverä il medesimo Giudiceavvocar il proeesso e far deporre li fruttipresso persone di sua soddisfazione, perdargli a quella parte, a favor della quäleda esso sarä giudicato et alle sentenzeche da esso si faranno si starä inappella-bilmente da ciascuno delle parti. Dichia-rando che le cause che possano nascerenelTavvenire, o per aVanti, non sono statein controversia passino per il foro ordi-nario.
6. ° Rispetto alli frutti delli beni, o red-