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[Volume primo. Parte primo. Parte seconda.]
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diti dello persone espulsa dall’anno 4620inclusive, fino all’ anno 4624 inclusive,de’quali si troverä deposito in virtü dedecreti o ordini delli Magistrati della Vallee due Contadi, di que’ tempi, non se nepossa domandare conto alcuno, per es-sere consumati, salvo se tali frutti o red-diti si trovassero presso alli massarj o al-tre private persone, quali potranno essereconvenute per la restituzione avanti alligiudici ordinarj,

7. ® Per Dazi et imposizioni restino liSignori Grigioni nella prima autoritä eStile osservato sino all’anno 4620.

8. ° II commercio et estrazione de’frulticon vicini confinanti, non si proibirä aiValtellini ne a Contadi, ecceltuando nellicasi di guerra aperta, o di necessitä pro-pria de'Signori Grigioni, o Valtellini, cContadi.

9. “ Rispetlo alle gravezze de’possessoride’beni posti nella Val Tellina e Contadisia rimessa al Giudice neutrale la dichia-razione di quelle che di giustizia dove-ranno o non doveranno pagare.

40.° Rispetto alli salari da darsi alliOffieiali del pubblico si osserverä Io Stilesolito ad osservarsi avanti la revoluzionedell’anno 4620; per li salari delle sentenzeo altri si osserveranno precisamente liStaluti.

44.° Li coslumi e consuetudini che te-nevano li Popoli e Comunitä di Val Tel-lina e due Contadi ncll’ amministrazionedelle cose a loro nppartenenli, non si al-tereranno punto di queilo si osservavaavanti la rivoluzione delTanno 4620.

42. ° P.er cause civili e criminali li abi-tanti della Val Tellina e de’due Contadinon si conveniranno fuor del suo foro,cioe di detta Valle e Contadi, salvo sedopo aver eommesso quulche delitto sitrovassero in alcuna parle de’ domini de’Signori Grigioni che ivi possano detenersiper doverli rimettcre al Giudice del luogodove averanno il delitto.

43. ® Resterä in nrbitrio de’Signori Gri-gioni la facoita di limitar il prezzo e corsodelle inonete in riguardo del corso cheaveranno dette monete nelli Stati confi-nanti al loro dominio, non restando peröli Valtellini e due Contadi obbligati a pi-gliar alcuna inoneta che non sia spendi-bile neiio Stato di Milano e Dominio de’Signori Veneziani.

44. ° Circa l’Elezione delli OiTiciali nellaVal Tellina e due Contadi di Bormio eChiavenna riservati 1’officio di Vicario,resterä piena autoritä alle Comunitä delletre Leghe, e ciascun« di esse, a quali

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spetterä, conforme al solito riparlo, ehetra esse si fä, di nominal’ a ciascun ufficionon meno di tre persone, ne piü di seide’piü abili, e quolificati di dette ’Comu-nitä per ciascun officio, quali nominaticome sopra si doveranno proporre al Con-siglio delle tre Leghe, acciö per voti pub-blici o secreti, come a detto Consiglio pa-rerä, si elegga queilo, che averä maggiorequantitä di voti, attesi li aggiustamentiseguiti tra Cattolici e Protestanti in que-sta materia.

43.® Nella prima istanza di tutte lecause civili li Capitani et Offieiali a ri-chiesta delle Parti, o d’alcuna d’esse sa-ranno obbligati commetterla al Consigliodel Savio, e secondo queilo giudicare inconformitä delli Statuti 82 e 85, e nelli Of-ficiali potranno ammettere o ricusare dettoConsiglio di Savio, sotto pretesto, che lacausa sia chinra quando s’abbi da venirea sentenza definitiva. Per le sentenze in-terlocutorie si osserverä il Stututo 424o altri che sopra ciö disporranno.

46. ° Le cause di appellazioni si dove-ranno commettere in conformitä delli Sta-tuti Probis Firis, et essendo la sentenzade’Probi Viri, o terzo Jurisperito diforinealla prima sentenza, si possa commettereal Collegio de’Dottori della Val Tellina eContadi, che si accordarä, e dopo si possaricorrere da’Signori Grigioni per via disupplicazione , o appellazione come essiSignori Grigioni stimeranno. Sarä nondi-meno in arbitrio delle Parti tralasciar leappellazioni ad Probos Viros, et appellareimmediatamente al Collegio de’Dotlori etultimamente a’Signori Grigioni, come soprain cuso di diformitä delle sentenze percheessendovene due sentenze conformi, si os-serveranno li Statuti che sopra di ciö di-spongono.

47. ° Dipendendo l’amministrazione dellagiustizia nelle cause criminali della buonaelezioue del Vicario, acciö li Valtellinisiano moggiormente assicurati di buonagiustizia, le Comunitä a’quali spetterä invirtü del solito riparto degli ollicj, chetra esse si serva , avranno a nominaretre de’ piü idonei et intendenli dellaprofessione legale, e de’ Statuti di dettaVal Tellina , e quando non vi fosseroin detta Comunitä persone abili, il Con-siglio delle Leghe doveva nominar tredi quella medesima Lega, nella quäle sicontiene la Comunitä a’quali speitano ladetta noir.ina, de’quali tre nominati, liValtellini abbino da eleggcr uno per deltpofficio, restando presso de*Valtellini la fa-eoltä di nominar tre Jurisperiti o altri