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intendenti della professione legale di dettaValle di buona condizione, de’quali il Vi-cario al>bi da eleggere -per suo Luogote-nente uno che gli assista, acciocche intuttele cause criminali, esami de’testimonj,deliberazione di Tortura e sentenza diffi-liitiva, ad ogni uno sia amministrata giu-stizia, e siano inviolabilmente osservati gliStatuti di detta Valle .
48. ° Le appellazioni e Sindicatura de-gli Officiali sarauno ascoltate nelle istesseVal Tellina e Contadi nella maniera chesi osservava avanti la riforma del-l’aiino 4605.
49. " Li Statuti di Val Tellina stampatil’anno 1549 saranno inviolabilmente os-servati, e li contravenienli castigati conogni rigore in vita, in robb« confonnealla qualitä del delitto, levando tutti Iiabusi che dopo vi erano introdotti, e seoccorrerä dichiarare alcuno de’detti Sta-tuti, si doverä fare nelT istessa maniera,che si osservö l’anno 4549 con il Consi-glio de’Jurisperiti naturali, et il medesimosi doverä osservare, quando se ne dove-ranno fare de’nuovi.
20.° S’inlendano confirmati tutti li pri-vilegi che godeva Bormio o qualiinque al-tra Comunitä avanti la rivoluziojie del-l'anno 4620.
24.° Per la giurisdizione del Contadodi Chiavenna e Piuro si doveranno in-violabilmente osservare li Statuti loro, elegge municipale avanti queste mozionifatte, dovendo levare ogni e qualunquesorte di abusi, che contro quelle fosserointrodotti; ma perche nelle dette Giuri-sdizioni non v’e alcun Vicario, coine inVal Tellina, si concede facoltä agli abi-tanti di detta Giurisdizione di nominaretre persone intelligent! nella professionelegale, de'quaü il Cotnmissario e Podestärespettivamente averannoda eleggere uno,che gli assista, acciocche in tulte le causecriminali, esami de’testimonj, casi di tor-tura e sentenze difinitive, sia amministratacompita giustizia e siano osservati in-violabilmente ii Statuti loro.
22. ® Concedendo li Signori Grigioni,padroni dell’alto Dominio, il trausito digente di guerra per Val Tellina e dueContadi siano trattati gli abitanli nella ma-niera che saranno trattati ii medesimiSignori Grigioni.
23. ° Si eiegge per Giudice Neutrale ilColonnello G. Simone Florino personadell’integritä e parti notorie quäl sarä te-nuto sentenziare confonne al consiglio delDottor Giovan Battisto Stampa di Gruve-
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dona, che si eiegge per suo Assessore, ob-bligando amendue a decidere, e sentenziaretutte le differenze rimessegli in virlü dellisuddetti Capitoli, dentro il termine di dueanni prossimi, che cominciaranno al primod’ottobre prossimo, e mancando uno de’detti Florino o Stampa o ambidue neidetto teinpo possa Sua Eccellenza o lisuoi sueccessori nel Governo elegger un’al-tro Giudice neutrale Grigione, e li Si-gnori Grigioni nomineranno unaltro Ju-risperito dello Stato di Milano, per As-sessore coine sopra, e passato il detto ter-mine delli due anni, le cause indecise pas-sino per il foro ordinario, eccettuando seper colpa del Giudice, o deil’ Asscssoreprovenisse, che non si decidessero in dettotempo, perche essendone di ciö fatto laprotesta in forma in atti, non corra iltempo limitato sopra tali particolari, Conquesto perö, che non s’ intenda levata lafacoltä alle Parti, di eoncordarsi amica-bilmente, o d’elegger altro Giudice o Ar-bitro di loro soddisfazione, overo anco diprorogar il sudetto tempo, come gli parerä.
24. ° Tutti gli altri casi non compresiin quesla Capitolazione siano rimessi nellostato, et essere che erano l’anno 1617,senza innovare, o alterar cosa alcuna.
25. ° In Virtu della Pace, e buona vi-cinanza ereditaria stabvilita tra S. M. eGrigioni, promettono essi Grigioni a dettaMaestä in ottima et autentica i'orma di os-servare e far osservare inviolabilmentequello che si contiene in questi Capitoli,e mancando li Signori Grigioni alli sud-detli Capitoli si intende che abbino man-cato alla Capitolazione fatta oon SuaMaestä ».
Il seguito degli articoli di questo Traltatonon vertono che intorno ail’osservanza deiprincipj della Religione caltolica, e dellibero suo esercizio rispetto a qunlsiasicerimonia, vietando ogni protezione cheaccordar si potesse a inagistrato qualun-que per erezione di chiese o predicazionedi principj di protestantismo, ecc, ecc.
Cosi i Grigioni, dopo diciannove annidi guerre rientrarono di nuovo in pos-sesso della Val Tellina, (4) e col trascor-
(t) E soverchio rieordare che nel 1630 , oltre lecontinuo guerre cui la Val Tellina dovette sopportare,venne afBitla daila peslilenza che invase tutta halia;nella quäle luttuosa circostanza la sua popolazione fuquasi distrutta di due tcrzi, imperocche avanti il 1G20la Val Tellina, eccetluati i due contadi, annoverava120,000 abitanli, e nel cessare della pestilenza ritro-vossi nel 1033, il numero di soli 39,971 abilanti.
Ora la Val Tellina, compresi i disiretti di Bormio odi Chiavenna, conta 91,433 abitanli di maniera cho