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sentenze, riserbatane per altro l’appella-zione al veneto magistrato degli AudiloriNuovi. Non andö guari che il dottore inlegge assunse il titolo di vicario , cui fudato per collega altro dottore in leggecon la denominazione di capitano, i qualiuniti al luogotenente istruivano i processicrirninali e pronunciavano delinitiva sen-tenza sopra tutti i delitti commessi nellaprovincia.
Oltre il luogotenente generale residentein Udine , vennero eletti altri nobili a go-vernare i principali distretti; e parimentivi fu spedito un patrizio veneto col titolodi miniscalcoj, cui spettava il soprainten-dere alle pubbliche strade, liberandoleda’ banditi e mantenendole in modo ac-concio, nonche il provvedere alla conser-vazione di tutti i ponti della provincia.Infine si mandarono due patrizj coll’in-carico di tesorieri e colla presidenza allacamera fiscale delle pubbliche rendite,stabilita essa pure nella cittä di Udine .
Questa fu la generale polizia prescrittadal governo della repubblica alla provin-cia friulana ; ora diciamo de’ tre princi-pali corpi_, ne’ quali era civilmente di-visa.
La Cittä di Udine , ossia il stto corpocivile comprendeva due ordÄ® di citta-dini, nobili, cioe, e popolani, i quali for-mavano il consiglio maggiore e la convo-cazione owero consiglio mitiore, 11 con-siglio maggiore componevasi di 180 no-bili e 80 popolani scelti uno per casato:I’elezione era a vita e richiedevasi chel’eletlo, oltre all’aver compiuto i 50 anni,soggiornasse stabilmente nella cittä.
Il consiglio minore o convocazione ve-niva costituito dal consiglio maggiore :componevasi di 17 eittadini, quindici no-bili e due popolani, vale a dire, de’settedeputati attuali della cittä, de’ sette an-tecessori e di tre membri nuovamenteeletti.
11 primo eleggeva gli uffizj e Ie magi-strature subalterne della cittä; spettavaal secondo il discutere gli affari che vo-leansi sottoporre all’approvazione del con-siglio maggiore.
Il secondo corpo civile era il Parla-mento adunanza composta di ecclesiastici,di feudatarj e di comunitä sotto la pre-sidenza del veneto luogotenente, che neera il capo, corne Regolatore n’era il piüvecchio feudatario di Cuccana. La compi-lazione degli Statuti fatta nel 1688 anno-vera i prelati ecclesiastici che hanno in-gresso nel parlamento, e sono il vescovo
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di Concordia, il capitolo d’Aquileja , cin-que abati, il capitolo di Udine , tre pre-vosti e le monache d’Aquileja . Le fami-glie feudatarie erauo »5, ma benche com-poste di piü individui, non aveano ri-spettivamente che un solo voto. Do-dici finalmente erano le comunitä, cioeUdine, Gemona, Venzone, Tolmezzo , Sa-che, Portogruaro, Monfalcone , S. Daniele,Fagagna, Aviano , Caneva e la Motta, percui interveniva il fiscale della camera ve-nela di Udine ; sieche tutti i voti del par-lamento sommavano a 69, due terzi deiquali rendevano legittima l’adunanza. Se-devano pure nel parlamento friulano ideputati delle cittä d’Udine e di Cividale ,ma non aveano voto. La convocazioneseguiva annuahnente.
Tutti i membri votanti di quest’assem-blea fossero prelati, feudatarj o comunitä,esercitavano vera giurisdizione di meroe misto impero civile e criminalecon di-pendenza per altro dal veneto rappresen-tante, al di cui tribunale si portavano inappellazione le loro sentenze, ecceltuatenealcune, le quali aveano diritto a secon-da istanza. Nelle controversie poi tra feu-datario e feudatario il solo luogotenentegenerale, o il suo vicario da lui delegato,era il guidice coinpetente. Tale era la co-stituzione del rinomalo parlamento friu-lano , di cui non avvi altro eseinpio nelleveneto provincic. 1 suoi membri, oltre ilconsueto giuramento di fiedellä e vassal-laggio, erano tenuti nel caso di guerraa soinministrare quel determinato numerodi cavalli, che dal governo della repub-blica veniva a ciascheduno prescritto conequo e proporzionato ripartimento.
Il terzo ed ultimo corpo, era la con-tadinanza delle ville. Veniva costituito datutte le ville della provincia eontribuentialla camera fiscale di Udine e rappresen-tato da otto sindaci eletti dai nunzj delleville medesime alla presenza del luogo-tenente. Questi sindaci trattavano gli af-fari che direttamente interessavano la lorocorporazione.
Delle magistrature elette dal consigliomaggiore di Udine la prineipale era quelladei deputati della cittä. La componevanosei nobili, tra’ quali due dottori in leggeed un cittadino, e rinnovavasi di semestrein semestre. I deputati giuravano di ri-manere fedeli alla repubblica e preservarei diritti della cittä. A codesta magistra-tura succedeva quella de’tre nobili Astantie un Dottore , che amtninistravano la giuris-dizione parlamenlaria della cittä, e giu-