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no che le cittä regie, i quali individuivengono proposti dalle rispettive provin-cie, indi nominati dall’imperatore. Presi-dente n’e il capo del governo. La con-gregazione provinciale risiede nel capo-luogo di ciascuna provincia ed e presie-duta dal regio delegato locale. Componesidi notabili di varie classi, proposti dallaprovincia e confermati dal governo. Imembri di tutte le mentovate congrega-zioni si cambiano ogni sei anni; possonoper altro essere rieletli. Questi collegi,quantunque sieno puramente consulenti,sono disciplinati fra loro in maniera chela centrale dirige e istruisce le provin-ciali e queste regolano i comuni, in quantoperö non provveggono direttamente gliufficj regj e sempre in coerenza alle di-sposizioni di questi.
Amministrazione gicmziaria. — Jn Ve-nezia risiede un Tribunale d’appello, allagiurisdizione del quäle sono soggetti diecitribunali di prima istanza. Tre di questislannoin Venezia stessa; l’uno per le causecivili,l’altroperle criminali, il terzo per lemercantili. Quest’ ultimo esercita la suagiurisdizione nel circondario della pro-vincia di Venezia , quanto agli oggetti dicommercio e di cambio ; ma riguardo allecose marittime, estende le sue facollä intutto il regno Lombardo-Veneto. Gli altrisette tribunali di prima istanza sono di-stribuili uno per ciascheduna cittä capo-luogo di ogni provincia della veneta ter-raferma. Essi conceutrano gli affari ci-vili, mercantili e criminali del circondariodella rispettiva loro giurisdizione. Queslagiurisdizione perö varia secondo la naturadegli oggetti, poiclie, quanto ai civili edai mercantili, e liniitata al solo primo di-stretto della rispettiva provincia, e nel cri-minale si estende a tutti i distretti dellaprovincia medesiina.
üno dei consiglieri dei mentovati tri-bunali di prima istanza costiluisce una se-parata magistratura, che porta il titolo dipretura urbana, la quäle decide e prov-vede sopra gli oggetti civili di poca en-titä. Il tribunale civile di Venezia , anzicheuna come gli altri, tiene due di questeprelure urbane , fra le quali dividesi ilcircondario soggetto alla giurisdizione deltribunale medesimo.
Le autoritä giudiziarie di prima istanzafin qui accennate, provveggono, per quantoriguarda il civile, alla giudicatura soltantodelle controversie fra gli abitanli dellecitfäcapiluoghi di provincia e quelli del ri-spettivo primo distretto die le circonda.
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In tutti gli altri distretti delle otto pro-vincie 1’ amministrazione della giustiziacivile viene esereitata da preture forensidislribuite quasi tutte nel modo stessoche i regj commissariati distrettuali. Quantoal civile hanno esse nel loro circondariofacoltä eguali a quelle de’ tribunali di pri-ma istanza. Nel criminale sono Iimitatealla sola iniziativa; l’ulteriore procedurae lasentenzaspettanoal tribunale residentenel capoluogo della provincia.
Sotto la disciplina di chiaschedun tri-bunale di prima istanza, vi e in ognicittä capoluogo di provincia un archivionotarile. Questi perciö sono otto; ma nellaprovincia di Vicenza , oltre quello del ca-poluogo, havvi ancora un sussidiario isti-tuito nella regia cittä di Bassano ; e quindifra tutti si contauo nove archivj. Esten-dono cssi il loro esercizio nel circondariodi tulta la rispettiva provincia, nel cuicentro staimo collocati, eccettuato quellosoltanto di Vicenza,il quäle non si estendeal distretto di Bassano , pcrclie avvi nelmedesimo il mentovato archivio sussidia-rio. Vengono custoditi in questi archivigli atti de’ notaj defunti o cessali di at-tivitä.
Amministrazione eco.nomica. — L’ estimodelle otto provincic ammonta complessi-vamente alla cifra di lii*e B2,2Bi,7B7. 49.Su questa somnia viene prelevata l’impo-sta prediale, che unitamente alla tassapersonale e al contribulo sulle arli e sulcommercio, costituisce le imposte di rette.Le indirette sono rappresentate dai di-ritti di dogana , da quelli del dazio-con-sumo murato e forense, dalla privativade’ tabacchi, sali, nitri e polveri, dal bollodella carta e delle carte da giuoco, dalleipoteche, lasse giudiziarie, camerali e diregistro, dal lotto, dalla posta, dai dirittidi zecca, ecc.
Pubbmca istruzione. — ln due rarni prin-cipali fa d’ uopo distinguere 1’ istruzionepubblica di queste provincie; il primo sie quello che ha per oggetto la educa-zione di quella parte della gioventu cheprovveduta di mezzi economici puö ap-plicarsi allo Studio delle lettere e dellescienze: il secondo e diretto a proporzio-nare tutto il rimanente de’ giovanetti allemolle e svariate occupazioni della civilsocielä, e questo e quello che s’ inlitolasistema elementare. Le scuole elementarisono o minori o nlaggiori. Le minorisonxministrano i primi essenziali principjper la coltivazione dello spirito e per laformazione del cuore e medianle le piü