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[Volume primo. Parte seconda.]
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tico federativo, essendo ciascuna isola pre-sieduta da un tribuno, qualeuno de’qualisoggetto a’ tribuni maggiori. II Iribuno am-mimstrava la giustizia civile e criuiinale.

; e tulti i tribuni talvolta si univano peri consultare e risolvere gli affari com uniJ all’inlera nazione. Gli abilanli poi di lullele isole convcnivano in una generale adu-nanza dettc concione, poi arrengo perconoscere gli affari pubblici piu interes-santi e piü gravi.

Nell’epoca seconda, stabilito il doge nel697, non si aboli giä subito il governo tri-bunizio, che anzi si soslenne ancora qual-cbe secolo; ma il doge fu eletto capo,guida e condottiero del popolo in pace- e in guerra, soprastanle ai tribuni'di cui; sorvegliava e regolava la condolla. 11 po-j tere perö era sempre in inano del popolo,senza il consenso del quäle non era le-cito al doge 1 effettuare alcun disegno. Chese qualche doge ne’ primordj della repub-blica si credelte inonarca e volle spiegaredispolica autorilä sul popolo, fu da que-j sto trucidato, come lo provano i non rari| esempj de’ primi secoli. Cosi pure allor-i quando si temette che i dogi non diven-| tassero per avventura sopramodo potenti,, adottaronsi misure che ne limitassero l’au-; toritä. Quindi veggiamo lin dall’elezionei di Domenico Monegurio ( 786 ), unili ad| esso due tribuni annui, che ne mode-; rassero il potere come assessori; i quali’ lasciati da parte in seguito per la bonladi Maurizio Galbajo I, vennero riprislinatinell’811 all’elezione di Agnello Partecipa-zio. Dopo l’uccisione del doge Vitale Mi-cliiel 11 (1172) si cominciö da’notabili acontenere la sfrenatezza del popolo. Essideterminarono il numero dei membri delGran Consiglio rappresenlante la nazione,rendendo con ciö inutile l’antica concioneo arrengo. Il doge (Sebastiano Ziani ) fuallora elelto, anziche dal popolo, da uu-dici commissarj, e acciocchel’elezionefossevalida faceano mestieri nove suffragi con-fornii. 11 successore dello Ziani (Orio Ma-lipiero) fu invece nominato da 40 elettori,a cui nel 1249 ne fu aggiunto un altro,per ischivare la parilä dei voti avvenulanell’elezione di Jaeopo Tiepolo. Qualcheallra variazione fu introdolla nell’elezione

del doge dopo la morle di Ranierä Zeno(1268).

Nella lerza epoca, cioe dalla serrala delMaggior Consiglio fino alla caduta dellarepubblica, la coslituzione di Venezia nonsoggiacque a cambiamento essenziale. Lasovranitä toila affalto al popolo, cui prima

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della serrata era aperlo l’adito al Mag-gior Consiglio, stava in mano di quesloMaggior Consiglio medesimo oggimai ri-formato, a cui dal 1297 ebbero annessoi nobili palrizj della capilale giunti ai 28anni; per grazia se ne ammettevano an-che d’anni 21.

lllimilato era il suo potere, ch’esso de-legalo aveva in gran parle ad altre ma-gistralure; ma erasi riserbalo la sanzionedelle leggi, la creazione di nuove impo-ste, il diritto di conferire la nobillä e lacittadinanza, e le nomine a molti impie-ghi che doveano coprirsi dai ciltadini. Alconsesso presiedeva il doge coi consiglierisuoi ed i capi dei corpi dello Stalo. Eranonecessarj 200 voti per gli affari ordinarj;800 per quelli d’alto rilievo e dopo il1788 soli 600. Non poteasi deliberare cheneiio ore diurne: le proposizioni apparte-nevano al doge, a sei de’ suoi consiglieri,ai tre Capi della quarantia criininale pur-che unaniini, a eiasouno dei tre avoga-dori di comune, ein materie idrauliche aimagislrati delle acque e dell’arsenale. Leproposizioni del doge erano sul momentosotloposte a deliberazione: tutte le allredopo un dato tempo. Ogni membro par-Iar poleva in favore o contro d’una pro-posizione; era in sua facoltä l’usare l’i-dioma ilaliano nel solo esordio, e poi cor-revagli l’obbligo di adoprare il vernacoloveneziano. I suffragi si davano con pic-cole palle, gellale in nn’urna bianca perafft-rmare, verde per negare, rossa per ac-cennare sospensione di giudizio. Niuno po-teva enlrare nella sala con arrni, le do-vea anzi deporre in una contigua arme-ria; l’ingresso ai forestieri permeltevasia discussione finita, durante il ballotla-menlo.

Il doge era il capo apparenle delloStalo, il quäle godeva l’esterna magnili-cenza di un sovrano, benche in effetto nonavesse maggiore autoritä di qualunquealtro senatore. La istituzione della digniläducale rimonla al 697, come fu a suoluogo avverlito. Qui vuolsi aggiungere cheda queli’anno sin verso il 1032, il dogedi Venezia avea poler di monarca, poi-che facea guerra e conchiudeva trattatidi pace, avea il comando delle armi, e-leggevasi i consiglieri, conferiva gl’ im-pieghi, e talora designavasi anehe il suc-cessore. Non era legislalore, ma la giu-stizia veniva da lui annninistrala; tulti itribunali facevauo ad esso appello; era suaprerogativa il diritto di grazia. Nel con-cilio nazionale tenuto in Venezia l’anno