scovo potesse antlare al possedimentodelle temporalitä annesse alla sede, senza1' aulorizza/ione del governo; ne senzaquella pote ansi adunare i sinodi dioce-sani e nej pure altre congregazioni dichierici, foss’anehe per tratlare di tem-porali intet essi. Anzi ne’primi tempi ildoge dava i investitura al vescovo presen-taadogli l'anello e il bastone vescovile, edicendogli: « lticonosci questo episcopatoda Dio e dt S. Marco
Poiche i disastri prodolti dalla lega diCambray ebLero dato una preponderanzaalla corte i.i Itoma, la repubbliea doveltecontentarsi di esercitare il dirillo di no-mina per b< quarta parte de’vescovati;ma neppur (joelli la di cui elezione ri-mase al pont. iice, potevano conferirsi adallri che a sudditi veneti; e tali nominenon doveano cadere che sopra individuiproposti nel concistoro da cardinali ve-neziani.
I parrochi di Venezia erano scelti frai possidcnli della parrocchia , senza di-stinzione di celo, giacche i palrizj nonbrigavano cotali impieghi. I conventide’regolari in tutla l’estensione della re-pubblica erano a un dipresso 300, metäcirca di iiouiini e il reslo di donne. Ve-nezia ne a eva 39, Padova 43, Verona 41,Vicenza 24 e Treviso 18; Brescia, Ber-gamo e Crcina, oggidi aggregate allaLombardia , ne contavano 60: se ne tro-vavano in quasi egual proporzione nellealtre cittä e ne’luoghi minori dello Stato.Tulti que’ monasleri furono piü o menosccmati, coneenlrandoli in pochi, sospen-dendo temporaneamente le vestizioni, ri -tardando 1’ epoea della professione reli-giosa. Per callivarsi Alessandro VII , dicui ebbe bisogno in tempo della guerradi Candia, consent! il senato di ricevereniuivamente i gesuiti , ma li soggettö areslrizioni umilianli e poi nel 1773 fu-rono congedati di nuovo.
La giurisdizione ecclesiastica esercila-vasi da collegj di preti pressoehe indi-peudenti dal vescovo, la cui autorilä stt-gli ordini religiosi era assai limilala.
I regolari erano soggetti ai magistratianclte neH aaiministrazione delle loro rea-dite; e tulto il clero indislintamente nonescluso il palriarca, dipen leva dal Consi-glio dei Uieci e dai tribunali laici pertulti gli oggelli che non fossero pura-menle spirituali. Niun ecdesiastico, fossepure pairizio, poteva esercitare alcun uf-tizio civile. I congiunti degli addetti alclero erano esclusi da quelle magislra-
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ture che avevano autorilä sulle cose opersone di chiesa: allorquando diseute-vansi in assemblee governalive cose cheinteressar potessero la curia romana, tulticoloro che avevano affari in Roma o pa-renti ecclesiastici, erano obbligati di al-lontanarsi. In breve, la gelosia della re-pubblica relativamente alla corte di Roma era estrema; e niuno poteva sollecitareeoncessioni in qualsiasi materia, se noncol inezzo dell’ambasciatore di Venezia ;e guai a chi fosse caduto solamente insospetto d’intelligenza con quella corte od’ averle rilevato affari governativi. Benlo seppe nel 1372 il vescovo di Brescia ,che a motivo di corrispondenza con essaandö irremissibilmente bandito ; ne mag-gior riguardo si ebbe ad lilisabetta Barbosorolla di Paolo II pontefice veneziano, laquäle venne mandata a confine, come so-spelta di avergli manifestato qualche se-greto poiilico. Tralasciamo d’ osservare ,come cosa anclte a'di noslri comune ne-gli Stati secolari, il divieto di pubblicareed eseguire nello Stato alcun atto dellacorte romana, se non previo il benepla-cito del governo; cosi pure non ricor-dianto la proibizione di nuove fondazioniecclesiastiche e le reslrizioni imposte allemani morle relativamente agli acquisli:cose tutte che provocarono lo sdegno diPaolo V e quindi le controversie da noiaccennate piü sopra nelle notizie storiehe.
Bcnche la religione cattolica rontanafosse dominante nella repubbliea, vi sitolleravano cionondiineno Greci, Arrnenied Ebrei che liberamente esercitavano illoro culto, ne vi erano molestati i pro-testanli che cio facevano in privato. L’In-quisizione vi fu introdotta do[>o lungo re-sistere, ma, come abbiamo di giä notalo,nulla potevasi conchiudere da quel tri-bunale senza tre assessori laici che nefaeeano parte. Le cause riguardanli iGreci e gli Ebrei in malerie religiöse,quelle di beslemiuia, d’incantesimo, distregonerie, di usura e varie allre che inRoma soggiacciono al sanlo uflizio, eranoportale alla cognizione dei laici tribunali.La censura dei libri apparteneva al Gon-siglio dei Dieci ed ai Riformatori delloStudio di Padova , non avendo l inquisi-tore allro diritto tranne quello di esa-ntinarii riguardo al dognta. I virariatidelI’ inquisizione , stabiliti nelle pie.colecitlä e nei borghi di terraferuia, furonoaboliti sul principio del 1767, nelle mag-giori citlä rimasero gl'luquisitori, con fa-collä anche piü limitale da un nuovo ordi-