presso i congiunti 3 a memoria del defunto. Pernecessità accadeva allor quando le persone di-stinte non avevano sepolcro particolare ne’ luo-ghi pubblici destin ati a tal uopo , oppure persottrarsi dalla legge dì dover dare in pegno icadaveri a’ creditori . Dal qual pericolo liberandolidopo i congiunti colla soluzione del debito iieya.-XonpsuSs ratptfs , riputavansi degni di es-
ser più decentemente seppelliti, come attesta illodato Diodoro nel citato luogo, cioè con tra-sportarsi fuori l 1 abitato tra gli avelli de"* parenti.Altre volte davasi luogo a tal eccezione peruno smodato affetto verso il defunto, che perciòritenevasi per lungo tempo in casa . Ma sì nell” 1uno , che nell’ altro caso non venivano a recarever un pregiudizio a 1 coabitanti nell’ istessa casa ,e tanto meno a’ convicini ; dappoiché non solo sia-mo assicurati da tutti i più accreditati scrittori ,ma tocch iamo anche colle mani quanto bene sapessedetta nazione imbalsamare i cadaveri conservati:!quali in vece di tramandare alcun nocevole puzzo ,spargevano odorosissimi effluvj , ed oltre a ciòvenivano rinchiusi in cassette di cedro , di terracotta , e spesso anche spalmati di certa pastaótrea (?), che meglio conservava le odorose re-s 4 si-
(t) Diodorus Biblioth. L. IH, p: 179.