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Verona Illustrata / [Scipione Maffei]
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Collgis. il Collegio de' Giudici, altre volte detto

lib. g. deſuſt et iu.

Ciudica-

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degli Avvocati, che ſi compone di Giuri-ſti graduati del Dottorato, e riſtretto a no-pili di condizione. Queſto fu anche aſſegna-to dal Principe per Giudice deffinitivo allaCittà di Cataro in luogo delle ſupreme Qua-rantie di Venezia, e con molto riſparmiodi ſpeſa ſe ne vagliono alcune volte queCittadini. Da queſto Collegio furono in al.tri tempi richieſti Soggetti pid volte da va-rie parti per controverſie grandi, e per ufi-2j ſupremi. Per dar qualche notizia de tri.bunali, e dell'ordine de' giudizj, diremoprima come Verona ſi fece già da gran tem-po le proprie leggi; compilate ne cinquelibri degli Statuti. Il Dominio Veneto, cheſeguendolorme del Romano, protegge ſem-pre il gius civile, definito da Caio Giuriſ-conſulto per quello ch n Cittd ſi coſtituiſce,ha confermato gli Statuti delle Città, ed hapermeſſo a ognuna di viver con le ſue leg-gi, che ſi ſtimava anticamente il piu belpregio, che un popolo poteſſe avere; e pe.rd applaudendo a dominazion cos dolce ilProemio de' noſtri Statuti, affermò con in-finita gloria del nome Veneto, goder noi ve.ra libertà per la podeſtia di ragunar Senato,di crean Magiſtrati, di far laggi,& di goper.nar la Cittd, e le coſe publish, rimanonudlo a.Venbti Senatori il travaglio, i Pericoli, e la ſpo-ſa. Ma cosl bel privilegio vien tutto giornomortalmente offeſo da Cittadini ſteſſi, qua-li per ogni minimo intereſſe, dove credanoeſſer loro pi favorevole altro Statuto, vil-mente rinegano il proprio, e in onta anchedella legge degl' Inquiſitori in Terrafermadel 1674, ſecondo la quale non ſi vuol ch'abbia luogo il Veneto, ſe non in quelle con-teſe, nelle quali non ſi trovi proveduto dalVeroneſe, ora voglion l' uno, ed or' al-tro, e pretendon taſvolta di ſoſtener con quel-lo un contratto ſtipulato ſecondo queſto; eabbandonando la propria legge, conforma-ta glà da i Maggiori a' coſtumi, ed alle pro-rietà del paeſe, impugnano la mente delPrincipe, che ordind dovere terminar quila maggior parte delle cauſe, e trovan mo-do di tirar ſempre! avverſario, anche tal-volta in cauſe di piccola ſomma, ove que.gli non abbia forza di proſeguire. Qui benquadra il detto, no? nale nolla Cittd, che1 Cittadini ſteſſi non ſi factsVia ordinaria dunque, e primo gradode: Giudizli deb eſſere qui il Palazzo gran-de, che ſi dicea Palazzo del Comune do-ve ſiedono ſette Giudici in altrettanti tribu.nali: cio il Vicario del Podeſtà, con duealtri della Corte foraſtiera, e quattro depu.tati dal ſopradetto Collegio, ed eletti delſuo numero. Innanzi a queſti, o ſi chiede

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deputazione, con che ſi ſpediſce la cauſa ar-ringando, o ſi chiede commiſſione, con che

il Giudlice fa ſentenza dopo vedute le car-te, ma ſenza addur motivi. Si può altres!

dimandare il Conſiglio del Savio, o ſia delGiuriſperito, con che il Giudice rimette aun del Collegio nominato dalle Parti, o tra

i nominati ſortito; il quale oon maturo eſa-

me, e dopo informazioni, ed allegazioniſorma il ſuo parere, e lo ſtende legalmen-te co motivi, e con le autorità, conceden-doſi dopo il primo Conſultore il ſecondo,concordando i quali ſegue ſentenza. Appa-riſce nello Statuto, oome al Giuriſperito com-metteva bene ſpeſſo le cauſe il Podeſtà an-cora, o dava ordine al ſuo Vicario di com-metterle; e confermando il ſecondo, s' in-tendea deciſo: ma diſcordando, ſi rimette-va a tre altri del Collegio, ne' quali anco-

ra ſe foſſe nata diſcrepanz a, decide va il Po-

deſtà col ſuo voto, appellazione alcunaera pid permeſſa. Al preſente ancora] ap-

ellazione da Giudici va al Podeſtà, ove-ro, quando ſi trattaſſe di Comunità, o di

certe perſone, al Capitano, e talvolta ad

ambedue uniti: riuſcendo la lor ſentenzaconforme alla prima, la cauſa& conſuma-ta, e paſſa in coſa giudicata. Or perchè re-ſti con ſommo credito del ſuo corpo, e de-coro della profeſſion Legale, e benefizio pu-blico, abbracciato ſpeſſo queſto modo di pro-cedere, due coſe dee procurare il Collegio:una di mantenerſi in poſſeſſo d' eſſer com-poſto di Soggetti veramente dotti, e gravi;J altra di rimediare alle lunghezze, che con-tra beſpreſſa ordinazione, e preſcrisione de-gli Statuti e ancora Inquiſitoriale del 674,vi ſono ſtate incontrate talvolta. Dalb ordi-ne fin qui eſpoſto debbono eccettuarſi le li-ti fra congiunti, nelle quali comanda lo Sta-tuto, che le parti ſi compromettano, eleg-gendo Arbitri; 1 quali in riſtretto terminedi tempo, e ſenza ſtrepito di giudizio, ingiorni feriati; e non feriati, ſommaria-mente ogni coſa debbano ſtabilire, e deci-dere inappellabilmente; talchè da giudi-210 Arbitrale tra parenti niuna ſpezie dirichiamo poſſa aver luogo. Anchèe queſtaſanta, e per la qualita de' oontraſti, che frapiù ſtretti congiunti avvengono, neceſſarialegge, trova ora la privata malizia mododi deludere, anzi di render nociva, e pre-giudiziale, traſportando, per b'eſcluſionedegli altri Giudici pid facilmente, non ſen-20 infinita confuſione delle famiglie, I' ap-pellazion delle Arbitrali, contra la menteſovrana, e a diſpetto d' ogni legge.Singolare e il privilegio di queſta Cittaàper l' Imperio mero, e gius del gladio, cioèpiena giuriſdizione anche nel Criminale. Lagiu-