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le decisioni Rotali in proposito, sia di quattro piedi, ovverodi due distanze legall , di due piedi geornetrici l’una.
Onorio , e Teodosio imperatori fecero una legge dettaMaeniana , colla quäle s’ intendeva , che dovendosi fabbri-care una casa incontro ad un altra , e si fossero voluti faredelli mignaui , o siano balconi , vi fosse stata la distanzafra l 1 uno e 1’ altro di dieci piedi ; e qualora una casa pri-vala fosse stata incontro a qualche pubblico edifizio alloraquesta distanza dal balcone all’ edifizio pubblico dovesse esserenon meno di piedi quindicij aggiungendo in detta legge, che quelliallora esistenti che si trovivano senza tali distanze si demolissero.
In Roma questa legge non e piu in vigore , volen-do delle ringhiere , o sposti nelli vecchj o nuovi fabbri-cati , senza badare alla distanza delle vicine case , si pren-de il permesso dal tribunale delle strade , indicandogli lalunghezza e lo sporto della ringhiera , che si vuol costruire ,e pagando alcune tasse si ottiene il permesso. Si osserva pe-rö in questi uno statuto Malin^s 5 ossia la costituzione diZenone , che prescrive 1’ altezza del rnignano o balcone nonminore di otto piedi dalla soglia del balcone al piano del-la strada.
Se si dovesse fabbricare una casa in un suolo liberoverso una strada , ove non vi fosse allineamento di altre ca-se secondo la citata costituzione di Zenone , confermatadall’ imperator Giusliniano per tutto il suo impero , deve la-sciarsi lo spazio a cornmodo pubblico di piedi dodici dal-li muri che sorgono dalli fondamenti ; non s’ intende gia taldistanza per le parti laterali e posteriori. Questa distanza eper quei luoghi dove non vi fossero state mai case , piazzee simili spazj ristretti da’ fabbricati , giaccbe se esiste unapiazza , una strada , un luogo di qualunque larghezza si sianon permetteva quella legge , e quella di oggi di occupareil piu minimo spazio da quello che sempre ha goduto ilpubblico , che deve sempre rispettarsi corae un antico pos-sesso. Al solo principe per abbellire una piazza , per allinea»re una strada sara permesso non aver riguardo a tali con-fini ; ma sempre col compensare 1’ occupnzione , discorren-do del suolo de’ particolari a prezzo da destinarsi dai periti.