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Gli stlllicidj , le bocchette di scoli , il fare aggetti dimignani , il disporre delle tettoje $ tavole di vasi ec. non sa-rä lecito stabilirli sulli tetti altrui, perche si usurperebbe 1’ al-trui area , la quäle deve essere libera di ogni proprietario dacielo a terra.
Volendosi fabbricare prossimamente alle mura di una chie-sa si dovra lasciare la distanza di piedi quindici.
Si dovra avvertire che le sepöllüre nelle chiese non giun-gano sotto la pradella degli altari, che sarebbero interdette.
JYon Sara lecito di caVare prossimo alli cemeterj, se nonche alla distanza di canne duecento , cosi dalli condotti , ofontane canne cinquanta , e dalle strade in genere cannediecij essendo a cavo äperto, il cilato bando d’ Innocenzo XI.del 1681. vi pone di penale alli padroni o padrone della ca-sa scudi 500. ed alli cavatori dieci anni di galera.
Per evitare tante e tante liti a rovina dei possidenti , eda pregiudizio graflde delP abbellimento della cittä di Roma, lasanta memoria di Gregorio Xdf. del 1574. fece una costitu-zione, detta ora holla Gregönana de jure congrtio } colla quä-le , avendo per iscopo e P uno e P allro , dichiara e comman-da che sia lecito a ciascheduno di servirsi del muro del vi-cino, ö voglia risarcire , o inalzare la sua casa > ed ap-poggiarla al mcdesimo muro , od altro edifizio , benche neprovenga incomodo ai vicino colP appöggiarvi le travature,le volte , e toglierle il lume murando le linestre 5 che fosserostate sul tetto depresso soltanto , pagandone perö il valoredella meta del muro a stima di due periti da eleggersi unoper parte, e ih caso di disparere dei medesimi ä sentimentodi monsignor Presideute delle strade.
Della stima de ’ fondi urtani $ secondo il modo concui si e praticato , e si pralica qul in Roma generalmentein due maniere diverse.
Una maniera piu lunga ed incerta e quella di misurareil quantitativo de’ diversi materiali che compongono P edifi-zio classificando il muro di fondamento , e rispettivi cavi diterra 9 cubandola a canne o metri; poi misurando li muri