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elevato da terra , dovrk caratterizzarsi questa una servitu.d 1 appoggio , piuttosto che una comunione reale , ed illi-mitata , senza ammeltere facolta di una comunione potenzialenelle parti superiori dell’ istesso muro , come accade , allor-che la comunione abbia origine fiuo dai fondamenti.
QUESITO TRENTESIM0TERZO
Se sia giusta la pratica di slimare fino aW altezzadi palmi 12. a favore di un proprietario di un cortileo di un giardina , o orto , le mura delle contigue , edaltrui fabbriche, che lo< circondano , e cid ne 1 diversi cqsiche queste fabbriche aibbiano ftillicidj j flnestre verso ilcortile 7 o orto vicever sa ^
Risoluzione
Si crede ingiusta. Se le case contigue all’ orto non han-nc stillicidio , ne finestre corrispondenti all’ orto medesimoper ammeltere una comunione reale fino alli 12. palmi dialtezza , conviene accordare , o che tal porzione sia stata fab-bricata , o comprata , o donata dal possessore dell’ orto ,ed in questo caso il proprietario dell 1 orto accrebbe altresiuna proprietk potenziale sopra tutta la superior porzione dimuro delle case dei vicini , per servirsene a piacere pagandola meta dell’ accennata superior parte di muro , Ja quäleposerebbe sopra i palmi 12. di sua proprietk annessa al pia-no del giardino su tal muio : 31 che resta condannato damolte decisioni Rotali , cioe che i proprietarj de’ cortili , oorti abbian diritto sulle mura delle case contigue. Se si obbiettacol supporre che potesse essere un muro di fratta nell’ iden-tifico luogo delle mura delle case vicine, prima che lecase si fabbricassero j in primo luogo coi supposti non si deci-de , in secondo luogo da che il muro di fratta fosse comunenon potea essere di tutta proprieta dei vicini possidenti ? Interzo luogo se vi fosse stato un muro di fratta comune lalegge interdicea potervi fabbricar sopra un muro reale , nonessendo quello destinato all’ uso di questo. Ma puö replicar-«