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Vol. III.
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ed aprire anche fiaestre precarie corrispondenti verso il tettodel vicino , senza per altro immettervi alcun stillicidio , e seper mezza di queste finestre si recasse danno al viöino tetto colpassarvi sopra col porvi robba ec. 1 azione del vicino saräcontro il danno recato, giammai contro P esistenza della fine-stra. Sa tal proposito per altro sarebbe opportunissima, e pro-vida una legge , che in simili finestre sopraposte ai tetti del-le contigue case fosse obbligata P apposizione di feirate , edi ramate. In Firenze sono queste prescritte in quelle finestre,che non sono piü elevate di pal. 26. dal tetto del vicino. Nelcodice Napoleone erano Ordinate in tutte le finestre delle ca*se corrispondenti sopra i tetti, e fondi altrui , Art. 676.

qUESITO SETTANTESIMOPRIMO

Se il proprietario di botteghe in una casa , nellaquäle gli appartamenti superiori siano di altri padronipossa affittare tali botteghe a mestieri vili , cioe di ma-cello , di tripparoli ec. , e ad arti di chiasso , come diferraro , falegname , scalpellino , e simili , allorche onon vi siano state tali botteghe , o che siano state semprelocßie a quieli mestieri.

Risoluzione

Su tal punto esistono varie decisioni Rotali , e sembrache stabiliscano essere permesso P arbitrario appigionamentodelle botteghe , qualora non renda inabitabili gli appartarnen-ti superiori. Se si ammettesse simile diritto di proibizione,potrebbe usarne ancora un proprietario di una casa , allor-che il vicino locasse le sue botteghe ad uso di macello ,ferraro , e simili.