Fine della servitu.
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Prim. 0 . Se il fondo serviente perisce , ovvero una casacadesse , finisce il diritto di stillicidio se non si rifabrica aterapo , e cosi perdendone una parle , non per questo sva-nisce per quello che resta.
Secondo. Gessano i diritli per proscrizione , cioe quan-do non se ne fa uso per il lasso di anni dieci fra presen-ti , e di anni venti fra gli assenti secondo Je leggi Romane ;ma se il dominante fosse impedito ad esercitare il suo di-ritlo , o perche fosse pupillo , ovvero pazzo , o perche inprigione non per questo lo perde.
Terzo. Si perderebbe qualora due fondi, fra quaü vi fos-sero uno sopra 1’altro delli diritti , e si unissero in un solpossidente.
Quarto. Cessa un diritto facendone una rinuncia legal-mente,
Quinto. Si perde ancora per risoluzione di chi lo aves-se costituito , come 1’ enfileuta.
Sesto. Quando ancora viene il caso della cessazione pre-visto dal titolo di servitu.
Setlimo. Se per incidenza in un fondo vi fossero varieservitu , e per le ragioni sudette o altre, perde legittimamen-te una servitu , non perdera perö le altre.
Ottavo. Se un fondo viene confiscato , essendovi qual-che servitu sopra, non la perdera perche e un diritto an-nesso ai fondo, e non al proprietario.
Delle leggi di accessione relative alP Architettura.
Accessio cedit principali , e un assioma legale , che si-gn ifica , quando si acquista la proprietä di una cosa per acces-sione , cioe a dire quando si aggiunga una cosa ad un’ altra,che prevalga su quella , e che questa unione si faccia in mo-do , che le due cose unite non possano separarsi senza un evi-dente danno : Pars praevaleniior attrahit sibipartem minusprincipalem.