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Questo diritto di accessione porta niente meno che fabri-candosi un edifizio in an fondo altrui 1’ edifizio apparterra alproprietario del fondo cedificium cedit solo.
JNon accadera cosz per esempio se un pittore dipingerkun quadro sopra una tela ahrui. Siccome in questo caso lapittura e la cosa principale cosi, il pittore non perdera il suoquadro ma bensi paghera il piccolo prezzo della tela.
Qualora un proprietario di un fondo facesse una fabbri-ca con del materiale altrui , ed il proprietario de’ materialivenisse a saperlo , e non vi si oppone , altra azioue non avrache di essere pagato del valore del materiale impiegato J maal contrario se egli non fosse stato sciente di questo spogliopoträ pretendere il doppio prezzo , perche niuno e obbiigatoa vendere forzatamente la roba sua al prezzo corrente.
Se il proprietario de 1 materiali non ne avesse richiestoil prezzo intanlo che il padrone dell’ edifizio va ad impie-garlo , o che la fabbrica sia terminata , e cadesse questa perqualunque avvenimento , il padrone de’ materiali non potrkche riprendersi i suoi materiali , e nulla piü. Una tal riven-dicazione potra aver luogo sin dopo trenta anni , che il pos-sessore del fondo possegga 1’ edifizio ; passati i quali nonavra luogo piu a domandarne il prezzo.
Suppongasi pero che il proprietario del fondo avesse im-piegato gli altrui materiali di mala fede , e 1’ edifizio esistes-se ; il padrone de’ materiali avra 1’ azione non solo del prez-zo doppio , ma ancora del quadruplo per emenda del furto,e qualora colle medesime concorrenze , se 1’ edifizio fosse ro-vinato , al padrone dei materiali le restera sempre di riven-dicare 1’ azione del furto , ma anche del doppio prezzo.
Se un tale co’ suoi materiali fabbricasse nell 1 altruifondo , perde 1’ edifizio che ceder deve al fondo. Ma selo avesse fatto di buoria fede , e l 1 edifizio fosse vera-mente necessario , avra egli il diritto di servirsene , si-no che gli venga pagato a stima de’ periti. Se poi avessefatto nell’ altrui fondo un edifizio per suo vatitaggio , oper diporto , potrk distruggerlo e portarsi via i suoi materiali,e se non fosse in possesso dell 1 edifizio, puö chiedere ilprezzo de’ suoi materiali soltanto.