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Se si cede di buona fede l’edifizio fatto sul fondo altrui senzaaverne dimandato il prezzo , ne portati via i materiali , sipoträ agire contro il proprietario del fondo per ristabilirsinel possesso ceduto , senza che ne fosse stato obbligato.
Se si fosse fatto nel fondo altrui un edifizio in buona fede,e se ne fosse in possesso , se ne potranno domandare le spesejma se si fosse operato di mala fede , e se ne fosse in pos-sesso potra soltanto domandarsene il prezzo dei materiali , manon potra ripetersene cosa alcuna qualora non se ne fosse inpossesso , essendo presumibile che ne avesse fatto un dono.
Qualora quest’ edifizio fosse demolito e li padroni dei ma-teriali ne avanzassero il valore potranno liberamente e legit-timamente riprenderselo.
Diritto di superficie spettante pure alV architettura pratica.
Questo diritto consiste principalmente che un proprieta-rio di un fondo o per sempre o per alcuni anni dk le facol-ta a taluno di fabbricare una casa o altro edifizio, o di scari-carvi degli oggetti , o di servirsi di un edifizio gia fatto. Inquesto caso il proprietario del fondo trasferisce a questi la so-la superficie.
Questo superficiario , che diviene il padrone utile , potradisporre a suo talento di quella superficie sino a tanto , chegli dura il diritto , e sara tenuto a conservarla , ma non po-trä cavare nel suolo , ne farvi grosse piantagioni ai alberi.
Conserva perö sempre il padrone diretto del fondo il di-ritto della superficie concessa, e degli edifizj elevati sul suo fondo.
Questo diritto e perduto , se perisce la superficie ; qua-lora rovinasse un edifizio il diritto del superficiario e ancheperito , benche 1’ edifizio si ricostruisce.
Varie altre leggi relative sempre alV architettura.
La principale e quella , oltre le varie altre , che nel fab-bricare non si devegiammai portardanno al vicino. Per esem-pio un gravissimo danno possono recare gli scavi troppo pros-Torn. V. 7