so
simi al fabbricato , ed altrui fondaraento , che danno campoa sfiancare verso il cavo medesimo , segnatamente se vi sonovolte di qualche estensione di luce.
Un bando pubblicato dalla s. memoria d’ [nnocenzo XI.nell’ anno 1681. provvede a questi inconvenienti.
L’ abbassamento del suolo piü di quello del vicino nonpotra farsi senza il perrnesso di esso , ed ottenutolo bisogneraa spese di chi lo avra domandato soslenere il suolo piü ele-vato j e cosi non si poträ abbassare senza sostenere la partesuperiore.
Chi scava presso un suolo, o fabbricato alirui, e portas-se via de’ materiali solidi sostituendone de’ leggeri e mobili,sara tenuto all’ emende de’ danni ed esserne garante pertrent’ anni delli pregiudiz] , che polessero accadere nel fondoo fabbricato.
Cosi cavando nel terreno per fare delli fondamenti per lasua casa , e profondando piü giü delli fondamenti delle mu-ra del vicino se le recasse clanno dovra a sue spese fare le op-portune riparazioni , o siano contromuri , speroni , e quelloche sara dai periti giudicato necessario.
Volendo fare sotto di una casa le cantine , le qualinon siano neppure nella vicina casa , dovra a sue spese farele mura e morse solide a sostenere la sua, e la casa del confinan-te , perche non ne risenta danno ; e qualora il detto confinantedopo qualche tempo volesse fare altrettanto, dovrä pagare la methdel muro , fatto prima dal suo vicino , a tilolo di appoggio.
Dove si volessero fare letamaj o latrine , forni, cammi-ni e sijnili cose, sara bene , anzi necessario praticare de’ con*troniuri , coi quali si garantirä la propria e 1’ altrui casaa conlatto.
Se si volesse fare qualche innovazione in un muro comu-ne , non potra farsi se non sara necessaria e non voluttuo-sa , e dovra combinarsi di farla in tempo e maniera che siadi minore incommodo al vicino.
Molte altre circostanze si troveranno discusse e risolutenei quesiti proposti, giä sopra accennati.